Art. 32.
(Commissioni speciali).

      1. Il consiglio regionale può istituire commissioni speciali con il compito di svolgere inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale, sull'attività e sulla gestione amministrativa di enti, di agenzie e di organismi regionali e, in generale, su fatti e situazioni di rilevante interesse regionale.
      2. Con la delibera istitutiva sono fissati i compiti, le materie, la composizione della commissione speciale, tenendo conto della

 

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consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle modalità di funzionamento stabilite.
      3. Gli amministratori e i dipendenti della regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della commissione speciale e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui sono in possesso per ragioni d'ufficio anche in esenzione del segreto d'ufficio.
      4. I commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.
      5. Il consiglio regionale può altresì istituire commissioni speciali temporanee per lo studio di problemi determinati.